Le volontà del defunto non debbono essere necessariamente scritte; ecco quando un testamento orale è legale a tutti gli effetti. I particolari
Le condizioni economiche sono un fattore ben più che culturale; rappresentano un imprescindibile condizione esistenziale, specialmente se a viverla è una famiglia tutt’altro che abbiente. Oggigiorno, poi, il punto di vista di tale status non è circoscritto soltanto all’aspetto quantitativo, ma anche a quello qualitativo: ossia, a come la forza economica è ripartita all’interno del nucleo familiare.
La qualità di eventuali disparità economiche – e dunque reddituali – si fa sentire quando la titolarità di tale reddito è sbilanciata su un individuo che provvede alla sussistenza degli altri membri della famiglia, non economicamente autosufficienti. Questa condizione – a parte per l’altro coniuge privo di reddito autonomo – non pesa ai figli quando sono piccoli, quanto piuttosto al raggiungimento della maggiore età in condizioni personali non soddisfacenti.
Nella sostanza, costituisce un reale shock economico, non soltanto affettivo, la morte del familiare titolare del reddito. Andranno dunque riproporzionati gli equilibri di natura affettiva così come quelli organizzativi e finanziari legati alla sussistenza. Nel caso di un lutto che abbia privato di un soggetto percettore del trattamento pensionistico INPS, ci pensa l’ordinamento previdenziale a garantire al coniuge e ai figli in primis, una quota della pensione, secondo percentuali stabilite: è la cosiddetta pensione di reversibilità.
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In assenza di coniugi o figli, la quota viene dirottata su eventuali fratelli, sorelle, genitori ancora in vita (purché rigorosamente a carico del de cuius). Che sia pensionato o lavoratore, è possibile che il deceduto sia titolare di un conto corrente, di depositi di risparmi, investimenti, dunque di beni mobili; nonché dell’abitazione e di altri immobili che producono eventuali rendite (beni immobili). Bene, la trasmissione di questi beni può avvenire tramite un testamento scritto e depositato presso un notaio, sebbene gli ordinamenti legislativi siano sufficienti a regolare l’eredità fino al sesto grado di parentela.
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Per vari motivi, il titolare potrebbe dettare le proprie volontà ai propri eredi piuttosto che stenderle di proprio pugno (testamento olografo). La legittimità di un testamento a voce avviene quando al momento del decesso, gli eredi confermano le volontà e si rivolgono ad un notaio per verbalizzare le disposizioni orali con un atto notarile. Ogni decisione, ad ogni modo, deve tener conto delle quote legittime di successione dell’eredità; soltanto così è ritenuta valida, in quanto esse garantiscono la spartizione secondo eque quote dell’eredità.