Il pignoramento, un’opzione applicabile sui conti, non può essere autorizzato se vengono accreditate queste somme. Di cosa si parla
L’opzione del pignoramento rappresenta l’extrema ratio autorizzata da un tribunale nei confronti di un creditore per rientrare dei suoi crediti (appunto) non riscossi. Verso i più recludescenti, ricorre a questo strumento tanto il Fisco, per tasse o multe, quanto un soggetto privato. Per lo Stato però l’intera procedura per rientrare delle spettanti somme ha un costo che grava sulle spalle dei contribuenti.
Per questi ultimi effetti, la tendenza dei recenti anni vuole che i governi stilino la periodica rottamazione delle cartelle esattoriali nei confronti dei cittadini debitori. Dopo la Rottamazione ter del post Covid, utile all’allora governo Conte per rientrare delle tasse non versate durante l’emergenza sanitaria, oggi il governo Meloni ha dato il via alla sua rottamazione per i debiti dal 2000 al 2016.
Dal 1° gennaio 2023, l’attuale rottamazione delle cartelle esattoriali è accompagnata dallo stralcio dei debiti sotto i mille euro; tale iniziativa è dovuta al riscontro che costa di più allo Stato riscuotere tali somme. Per gli importi non riscossi fra i mille e i tremila euro invece sono previste scontistiche fino al 50 per cento su interessi e sanzioni, oltre al taglio nelle tempistiche di riscossione (cinque anni).
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Chi insiste a non saldare i propri debiti i beni “aggredibili” ai fini del pignoramento sono essenzialmente tre: la casa, l’auto e il conto corrente. Eppure, per i limiti imposti dalla legge, vi sono beni non pignorabili, quali i beni mobili (elettrodomestici, vestiti, alcuni mobili, il cibo, l’animale di compagnia ecc.). Analogamente, all’interno di un conto corrente, non tutte le somme sono pignorabili.
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Autorizzato dal tribunale, il creditore può conoscere i rapporti bancari del suo debitore tramite la consultazione degli archivi telematici dell’Anagrafe tributaria, ma non saprà la quantità di denaro. I limiti del pignoramento derivano infatti dalla natura del denaro, in particolari, non sono pignorabili gli accrediti della pensione di invalidità o di assegni di accompagnamento per disabili, oppure relativi alla rendita di una polizza assicurativa sulla vita. Sono pignorabili soltanto le somme derivanti da stipendi e pensioni che superano il triplo dell’assegno sociale; mentre gli importi derivanti da lavoro dipendente versati successivamente all’atto di pignoramento sono aggredibili nella misura di un quinto.