Ecco quali sono le reali conseguenze prodotte dalla elusione del pagamento delle consuete rate relative alla manutenzione del condominio. I particolari
Quella del condominio è a ben pensarci una piccola realtà sociale che conta sul supporto dei singoli componenti, a partire dalla capacità di convivenza. Sì, poiché nelle grandi città, dove i contesti condominiali si dilatano nella notevole forma di un ampio edificio o di uno spaccato residenziale, quel poco ma importante spazio privato condiviso necessita innanzitutto della cura collettiva; a volte basta davvero non manometterlo per ragioni personali arbitrarie.
Per mantenere pulito e decorosamente ordinato quello spazio collettivo necessita di una manutenzione che va indubbiamente pagata. Altrettanto il suo eventuale rinnovo o rifacimento. Insomma, quando all’interno delle riunioni fra gli appartenenti del condominio, in presenza dell’amministratore, si inizia a sollecitare l’argomento delle spese, altresì della esigenza di spese supplementari, non mancano i proverbiali contrasti e conflitti, spesso il riflesso delle diverse condizioni economiche, a volte agli antipodi tra di loro.
Se non paghi il condominio, ecco cosa impone la legge nei confronti del moroso
A volte, permane una sorta di pregiudizio nei confronti delle cosiddette spese condominiali: si può pensare che possano appena sfiorare l’interesse del condomino, ed invece esse sono di fondamentale importanza. Esse mantengono vivi i servizi fondamentali di cui, in fondo, tutti godono: la manutenzione per il funzionamento dell’ascensore, l’acqua in casa, il riscaldamento centralizzato, nonché l’illuminazione nelle scale.
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Tali servizi “sopravvivono” soltanto se tutti facciano la loro parte pagando la quota spettante. Diverso lo scenario quando si presentano dei morosi: la garanzia non è più scontata. Secondo le norme, l’amministratore può agire contro i morosi degli annuali oneri condominiali entro cinque anni; in assenza anche della stessa raccomandata di diffida, fa seguito la prescrizione del debito.
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Una volta approvato il piano di riparto delle spese, le procedure di riscossione del credito devono far seguito entro e non oltre 6 mesi dalla delibera dell’assemblea. Se ciò non avviene, oltre alle lettere di sollecito, devono essere avviate le necessarie azioni giudiziarie. tramite l’incarico conferito ad un avvocato, il quale chiederà al tribunale il decreto ingiuntivo nei confronti del moroso. Al debitore perverrà infatti una lettera di sollecito e messa in mora. I termini per il pagamento vanno dai sette ai quindici giorni di tempo. In assenza di opposizione o pagamento da parte del moroso, si procede entro quaranta giorni al pignoramento dei beni. Il debitore può invece proporre una transazione col creditore, tramite una dilazione o un termine per il recupero delle somme. Quando il mancato pagamento dei contributi si protrae per sei mesi, l’amministratore ha la facoltà di sospendere il moroso dalla fruizione dei servizi comuni.