Attraverso un apposito messaggio l’INPS chiarisce quali donne lavoratrici possono usufruire della maternità in anticipo
Nei giorni scorsi, attraverso il messaggio n.573/2023, l’INPS rende noti i termini per la presentazione delle domande di maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio con alcuni chiarimenti. L’Inps, infatti, ha aggiornato l’applicativo online per consentire l’invio delle istanze a partire dei periodi decorrenti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del Dlgs n. 105/2022.
Il nuovo provvedimento prevede l‘inserimento di un comma all’interno dell’articolo 68 del testo unico che, di fatto, estende la platea di lavoratrici che possono usufruire della maternità anticipata. Vediamo ora nel dettaglio quali lavoratrici sono state incluse nel provvedimento dell’INPS.
INPS, maternità in anticipo: le novità
Il nuovo provvedimento estende la possibilità di maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio anche per le lavoratrici autonome come coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole professionali, artigiane, le esercenti attività commerciali, nonché le libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato.
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Le donne interessate possono inviare apposita domanda sul sito Web dell’INPS autenticandosi con le credenziali SPID, CIE o CNS o tramite Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); o tramite Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
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Una volta entrate sul sito INPS bisognerà seguire il seguente percorso: “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.
Le istanze possono riguardare anche periodi antecedenti la presentazione della domanda purché non anteriori al 13 agosto 2022. Nella domanda dovrà essere anche inserita la data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. L’Inps ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.