Il Buono fruttifero postale è un bene finanziario che in versione cartacea può essere smarrito. Come procedere in questo caso
Fortunatamente non esistono più i libretti o i buoni al portatore. Questo tipo di prodotti fonanziari consentiva alla persona che si presentava, chiunque fosse, di riscattare il buono o il libretto. Tuttavia oltre ad incoraggiare gli illeciti come i furti, questa pratica risultava assolutamente in direzione contraria rispetto alle leggi sempre più incalzanti per contrastare l’evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro sporco. Dunque da queste premesse si evince che ogni buono fruttifero postale ha un titolare, che deve rispondere in prima persona del proprio prodotto finanziario.
Il buono fruttifero postale può essere in due versioni. Quello classico, cartaceo, e quello dematerializzato, ovvero il formato digitale. Quello classico, in quanto oggetto fisico, può essere più facilmente soggetto a firto o smarrimento. Come comportarsi nel caso in cui accada.
Ogni buono fruttifero postale ha una titolarità, che può essere della persona che lo richiede fisicamente, o di una terza a cui vuole donare il libretto, come ad esempio un libretto per minori, che cresce fino al compimento della maggiore età. Solo il titolare del libretto può ricevere il riscatto del deposito, semmai maggiorato della somma in base ai tassi d’interesse. Il problema del libretto postale cartaceo è che può essere dimenticato in un cassetto per diversi anni e poi non si riesca a ricordare più dove è stato messo. O addirittura diventare oggetto di furto.
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Nel secondo caso si deve provvedere immediatamente ad una denuncia formale presso le autorità competenti. Nel caso di smarrimento, per poter riavere il deposito, si deve fare richiesta del duplicato. Come scrive Poste Italiane, il duplicato “deve essere richiesto, direttamente dall’intestatario o da chiunque dimostra di averne diritto, presso qualunque ufficio postale mediante compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita sulla quale devono essere indicati i dati relativi al Libretto e, in caso di sottrazione, gli estremi della denuncia presentata agli organi di pubblica sicurezza. L’ufficio postale provvede ad affiggere nei propri locali aperti al pubblico un “avviso/diffida” – per 30 giorni nel caso di Libretti con saldo inferiore a 516,46 euro e per 90 giorni nel caso di saldo uguale o superiore a 516,46 euro (la normativa di riferimento è la Legge 30 luglio 1951, n. 948). Trascorso tale periodo, è possibile ottenere il rilascio del duplicato“.