Il gratuito patrocinio consente di potersi rivolgere ad un avvocato senza spendere soldi: cos’è e come fare domanda
La difesa è un diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della Costituzione e consente di tutelarsi nel corso di un giudizio penale, civile e amministrativo. Non tutti sanno, infatti, che chi non può permettersi un avvocato potrà ottenere assistenza legale gratuitamente. Questo è possibile attraverso, un istituto chiamato patrocinio a spese dello Stato, meglio conosciuto come gratuito patrocinio.
Si tratta di un mezzo che permette a quelli che si trovano in situazioni economiche disagiate di potersi tutelare comunque di fronte all’autorità giudiziaria. Dunque, in tal caso, le spese del processo saranno interamente a carico dello Stato. Ciò significa che il legale non può pretendere compensi o rimborsi da parte dell’assistito ammesso al gratuito patrocinio. Il Codice deontologico forense, infatti, stabilisce che è nullo ogni patto contrario e un’eventuale violazione costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Prima di tutto per poter beneficiare del gratuito patrocinio occorre essere ammessi. I documenti necessari per presentare richiesta sono:
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– fotocopia del documento di identità;
– modulo di domanda, redatto in carta semplice;
– nel caso di cittadino extracomunitario bisognerà allegare anche una certificazione dei redditi rilasciata dal consolato in Italia.
La domanda, nel caso di giudizi penali, può essere presentata alle seguenti autorità:
– alla cancelleria del GIP, se il processo è ancora in fase di indagini preliminari;
– alla cancelleria del giudice, se il procedimento è in fase più avanzata;
– alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza nel caso in cui si è giunti in Cassazione.
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Invece, nel caso di giudizi civili e amministrativi, la domanda va presentata presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città dove ha sede il magistrato competente al processo. Tuttavia per poterne beneficiare è necessario avere un reddito annuo lordo non superiore a 11.369,24 euro. Dunque, la differenza con la difesa d’ufficio sta nel fatto che in tal caso l’avvocato sarà pagato dal cliente. Perciò, soltanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia un reddito sufficiente, potrà chiedere di essere ammesso al beneficio. Si precisa, infine, che qualora venissero presentate dichiarazioni mendaci o omissioni sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, si incorrerà in una sanzione che va da 309 a 1.549 euro e alla reclusione da 1 a 5 anni.