Ecco quali indicazioni offre la normativa previdenziale nei confronti dei soggetti superstiti che già godono di un trattamento INPS. I particolari
L’inizio del 2023 è stato caratterizzato dall’esordio del nuovo calendario previdenziale, inaugurato con la prima tornata della consegna dei ratei pensionistici. Le pensioni di gennaio hanno ereditato a loro volta il primo incremento ISTAT (quello di ottobre) del 2 per cento e si è aggiunto l’indice effettivo deciso dal MEF, con un incremento pari al 7,3 per cento. Ovviamente secondo le quote degli scaglioni reddituali.
La legge di bilancio, nel frattempo, ha portato alla somma di 600 euro le pensioni minime per i beneficiari under 75. Insomma, varie misure di sostegno si sono susseguite per contrastare l’attuale onda inflazionistica che non accenna a diminuire. Nella età in cui si entra nel novero della vasta popolazione dei pensionati, non è raro che sotto il profilo esistenziale si viva l’evento più triste che possa colpire la persona: un lutto in famiglia.
Un lutto familiare rompe definitivamente degli equilibri che non torneranno mai più, se non sostituiti da altri. Certamente, a seconda del peso della morte del deceduto, si avrà un significativo riassestamento sul ruolo dei familiari superstiti. Spesso, sorge il problema di carattere economico dovuto al fatto che gli altri membri, economicamente non autosufficienti, erano a carico del de cuius.
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Se il soggetto deceduto sia l’intestatario di un conto corrente, di risparmi in buoni o titoli d’investimento, nonché abbia la titolarità sull’abitazione o su altri immobili con relative rendite, non occorre un testamento olografo per assegnare tali beni mobili e immobili, in primo luogo, a moglie e figli. Analogamente, se si tratta di un titolare di trattamento pensionistico INPS, ai medesimi viene trasmessa una quota, secondo percentuali stabilite dalla normativa.
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Il coniuge, che sia sposato, unito civilmente, separato o divorziato, beneficia della pensione di reversibilità. Se divorziato, il superstite deve però dimostrare la titolarità di un assegno divorzile e non dev’essere convolato a nuove nozze. Da solo riceverà il 60 per cento della pensione del deceduto; all’80 o al 100 per cento, se la condivide rispettivamente con uno o più figli. La vedova, già pensionata, che percepisce l’assegno sociale non avrà alcun problema di incumulabilità dei due trattamenti. Le riduzioni della reversibilità hanno inizio dal limite dei redditi in possesso di 20.107,62 euro, pari al 25 per cento, fino ad arrivare al 50 per cento.