La busta paga è un documento informativo fondamentale per il dipendente. Il datore di lavoro è obbligato dalla legge a consegnarla
La busta paga viene erogata ogni mese. Ed ogni mese il dipendente ha facoltà in questo modo di controllare l’importo mensile dello stipendio e le voci che hanno portato a tale cifra. Nello specifico la busta paga è composta da tre sezioni fondamentali. Nella prima è presente l’anagrafica del dipendente. Nella seconda, il corpo centrale, il lordo ed il netto dello stipendio mensile. Nella terza sezione sono presenti tutte le trattenute, le ferie maturate, godute, ed anche il montante del TFR. Il dipendente ha questo unico dicumento per difendersi da irregolarità da parte del datore di lavoro, come ad esempio contributi non versati etc.
Per cui non è facoltativo che il datore di lavoro emetta e consegni la busta paga nelle mani del dipendente. È un obbligo di legge, sancito dall’articolo 1 della legge n. 4 del 1953, al quale non può sottrarsi. Pena sanzioni severe.
La legge, nel su citato articolo, individua chiaramente le responsabilità del datore di lavoro in merito alla consegna della busta paga: “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”.
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Solo che non è espresso chiaramente i termini di scadenza per consegnare la busta paga. La giurisprudenza li ha interpretati come il moemento in cui viene accreditato lo stipendio. Se entro tale data non si riceve la busta paga, si possono avanzare rimostranze per ritardo o mancata consegna della busta paga. Anche nel caso di omissioni o inesattezze. Il datore di lavoro rischia: