Piante sui confini di casa | Si possono raccogliere frutti?

Capita spesso che il terreno di casa propria venga invaso dagli alberi del vicino, ma è lecito raccogliere i relativi frutti? Ecco cosa dice la legge

raccogliere i frutti del vicino: quando si può
Albero da frutto (Adobe Stock – Pensioniora.it)

Generalmente quando si parla di “vicini di casa” si tende a riferirsi prima di tutto a coloro che abitano in uno stesso condominio, sullo stesso pianerottolo oppure nel medesimo palazzo. In realtà, in questa categoria rientrano anche i proprietari di un terreno confinante con il proprio. Purtroppo, non sono rare le liti tra vicini, a tutti, infatti, sarà capitato di dover sopportare rumori, fumo o odori provenienti dalle abitazioni vicine.

Talvolta, può accadere anche che le piante o gli alberi di un terreno invadono quello accanto causando dei danni. In tal caso, il vicino del fondo adiacente può domandarne l’estirpazione quando la distanza è minore rispetto a quella consentita dalla legge. Ciò, però, non può essere richiesto quando si tratta di piantagioni di notevole interesse storico. Tuttavia, può accadere anche che, nonostante vengano rispettate le distanze legali, gli alberi protendano comunque oltre i confini della propria abitazione, invadendo il fondo del vicino. In questa ipotesi, quest’ultimo potrà costringere il proprietario a tagliarne i rami.

Piante sul terreno di casa: quando si può raccoglierne i frutti

raccogliere i frutti del vicino: quando si può
Raccogliere frutti (Pixabay – Pensioniora.it)

Può capitare che la piante e gli alberi del vicino irrompano nella propria abitazione. In questi casi, l’interrogativo che tutti si pongono è se sia legittimo o meno raccoglierne i relativi frutti. Nel vecchio codice civile, la questione non era affrontata con chiarezza. Alcuni ritenevano che questi spettassero al proprietario del fondo vicino, come compenso del danno causatogli. Altri, invece, sostenevano che il proprietario dell’albero mantenesse anche la proprietà dei relativi frutti.

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A fugare ogni dubbio ci ha pensato il nuovo codice che ha stabilito che “i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti”. Dunque, in base a quanto stabilito dalla legge, è lecito raccogliere i frutti che cadono sul proprio terreno.

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Tuttavia, la giurisprudenza precisa che per “caduta naturale” si fa riferimento a quella che si compie per maturazione o per causa naturale e non per opera dell’uomo. Ciò significa che raccogliere i frutti direttamente dall’albero che invade il proprio fondo rappresenta comunque una condotta illecita.

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