Quali sono i termini di prescrizione delle Cartelle Esattoriali in Italia? Ecco cosa dice la Legge in merito
Il tema delle cartelle esattoriali resta sempre uno di quelli più spinosi in ambito tributario per molti italiani. Spesso, se non si paga una cartella, si spera nella prescrizione che però non è mai facile da raggiungere e comporta seri rischi lungo il corso. Nelle ultime settimane, intanto, il Governo ha disposto tramite la Legge di Bilancio lo stralcio di tutte le cartelle, escluse multe e tributi locali, di tutte le cartelle pari o al di sotto dei 1000 euro e antecedenti al 2015. Ritornando, però, alla questione della prescrizione, bisogna sapere che ogni tipologia di cartella ha un arco di tempo, prima della prescrizione, differente.
Cartelle esattoriali, cosa dice la Legge sulla prescrizione
I termini di prescrizione di una cartella esattoriale iniziano a decorrere a partire dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate la notifica al contribuente. I termini variano di cartella in cartella e, in generale, si può dire che le imposte dovute allo Stato si prescrivono in 10 anni, quelle dovute a Inps e Inal in 5 anni, mentre quelle agli enti locali in 3 anni. Le sanzioni di qualsiasi tipo, invece, subiscono la prescrizione in 5 anni. Infine, le condanne contenute in sentenze si prescrivono in 10 anni.
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Le prescrizioni nei singoli casi:
- Irpef: prescrizione in 10 anni
- Iva: prescrizione in 10 anni
- Imu e Tari: prescrizione in 5 anni
- Bollo auto: prescrizione in 3 anni
- Multe stradali: prescrizione in 5 anni
- Sanzioni tributarie e penali: prescrizione in 5 anni
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Il termine di prescrizione può essere stoppato dall’Agente della riscossione attraverso l’invio di una specie di nuova cartella esattoriale, detta anche intimidazione di pagamento, che consente al contribuente un termine di 5 giorni per pagare. Ad interrompere il termine di prescrizione possono essere anche un fermo amministrativo o un’ipoteca. Prescritta una cartella il contribuente può presentare istanza di autotutela all’Agente per la riscossione e chiederne la cancellazione dal ruolo. Qualora l’agente non dovesse rispondere, non si può far ricorso ma bisogna aspettare un eventuale sollecito per poi far valere la prescrizione.