La pensione di reversibilità è un trattamento previdenziale a beneficio dei superstiti. In alcuni casi può essere interrotta
Dopo il decesso di un coniuge pensionato, o di un genitore, o di un fratello, il cumulo pensionistico può essere dirottato sul parente più stretto, che solitamente è il coniuge. In questo caso si parla di pensione di reversibilità, o meglio di pensione ai superstiti. Differente invece è il caso della pensione indiretta, che proviene da un’assicurazione che il defunto aveva stipulato in vita a favore dei parenti, per assicurargli una sicurezza economica se gli fosse successo qualcosa.
La pensione di reversibilità spetta in misura totale, il 100%, al coniuge con due o più figli a carico. La quota si riduce all’80% con un solo figlio a carico ed al 60% per il coniuge solo. Inoltre anche i figli minori che studiano all’università, fino al termone del numero di anni previsto dal piano di studi, hanno diritto ad una percentuale. In assenza di figli e coniuge la pensione di reversibilità può ricadere sul genitore del defunto. Ed anche sui fratelli e sorelle, nel caso essi siano inabili al lavoro e dipendenti economicamente dal defunto.
Pernsione di reversibilità, quando viene revocata
La pensione di reversibilità, se le condizioni al momento del primo assegno rimangono tali, per il coniuge o per un genitore o fratello viene erogata per tutta la vita. Con delle eccezioni. Nel caso si verfichino alcune situazioni, la mutazione può comportare la perdita della pensione di reversibilità:
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- se il coniuge contrae nuovo matrimonio;
- quando i figli minori, diventano maggiorenni;
- per i figli studenti di scuola media o professionale, qualora terminino o interrompano gli studi ed in ogni caso al compimento del 21esimo anno di età;
- i figli studenti universitari, qualora terminino o interrompano gli anni del corso legale di laurea ed in ogni caso non oltre il compimento del 26esimo anno di età
- per i genitori, qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle, qualora contraggano matrimonio, o venga meno l’eventuale stato di inabilità;
- nel caso di figli inabili, qualora venga meno lo stato di disabilità.