L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare chiarificatrice per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni
Sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate, attraverso un comunicato stampa, i primi chiarimenti per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 per sostenere i contribuenti nell’attuale situazione economica. La circolare è firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
I chiarimenti riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 previste per sostenere i contribuenti nell’attuale situazione economica in cui versano gli italiani che devono fronteggiare una difficile situazione socio – economica dovuta prima dalla pandemia da Covi -19 e poi dall’inflazione e dall’aumento delle materie prime.
Agenzia delle Entrate, la nuova circolare sugli avvisi bonari
La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, “ai sensi del comma 153, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo”.
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Rientrano dunque nella definizione agevolata le comunicazioni già recapitate, per le quali al 1° gennaio 2023 non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023. Quindi le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento mentre in caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
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Ricordiamo che la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo, che residuano dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate. In caso di mancato pagamento la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.