Comunione dei beni | Cosa devi sapere se l’hai fatta

Due persone che si stanno per sposare o si sono appena sposate possono decidere per la comunione o separazione dei beni

matrimonio
comunione dei beni (Foto Adobe-pensioni.it)

Due coniugi, subito prima, durante o dopo il matrimonio possono decidere se optare per la comunione o la separazione di beni. Per quanto riguarda la prima opzione la situazione economica e patrimoniale dei due coniugi resta la stessa di prima del matrimonio mentre le cose sono molto diverse per quanto concerne la comunione dei beni.

Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni è disciplinato dagli articolo 177 e seguenti del codice civile. Con questo accordo i diritti ed i beni di entrambi i coniugi entrano a far parte della comunione legale dei beni e della comunione “de residuo”. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che riguarda la comunione dei beni.

Comunione dei beni: tutto quello che c’è da sapere

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comunione dei beni (Foto Adobe-pensioni.it)

E’ l’articolo 177 del Codice Civile a stabilire quali sono i beni che fanno parte della comunione legale “immediata” dei beni. Vi rientrano gli acquisti successivi al matrimonio fatta eccezione per quelli aventi ad oggetto i beni personali; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio e li utili e gli incrementi delle aziende di titolarità di un coniuge costituite prima del matrimonio.

Fanno invece parte di quella “de residuo” e cioè solo se sussistenti al momento dello scioglimento dell’accordo i frutti dei beni propri di ciascun coniuge; i proventi delle attività separate di ciascuno dei due coniugi; i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno solo dei due coniugi, gestita da un solo coniuge, e costituita dopo il matrimonio.

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Sono esclusi quelli acquistati successivamente al matrimonio dal singolo coniuge ma soltanto per effetto di una donazione o di un testamento e quelli provenienti da donazione indiretta. Sono esclusi anche i beni di uso strettamente personale; quelli destinati all’esercizio della professione; quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno o la pensione per la perdita anche parziale di capacità lavorativa.

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Il, quindi, coniuge non ha la possibilità di disporre liberamente della propria quota. L’articolo 180 del codice civile infatti stabilisce come il singolo coniuge possa compiere disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione gli stessi debbano essere posti in essere congiuntamente da entrambi i coniugi assieme.

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