La pensione di vecchiaia non vieta l’accumulo di redditi da lavoro, con dei vincoli che dipendono dal tipo di trattamento previdenziale
Questo tema è piuttosto discusso e da molti cittadini difficilmente compreso. Chi ha avuto accesso alla pensione, nella maggior parte dei casi, può continuare a lavorare, accumulando un reddito supplementare. Specialmente nei casi in cui la pensione di vecchiaia sia insufficiente ad uno stile di vita idoneo e dignitoso. La legislazione in materia pensionistica è mutata nel tempo. Ad esempio oggi come oggi lo spostamento in materia previdenziale sposta il computo finale verso il sistema contributivo piuttosto che il retributivo, o al massimo un sistema misto.
Con il decreto legge 112/2008 sostanzialmente si sancisce la totale cumulabilità dei redditi da lavoro con quelli della pensione di vecchiaia, senza che l’assegno pensionistico subisca delle decurtazioni, con delle eccezioni importanti. Tuttavia anche qui ci sono dei vincoli, dipendentemente al primo anno di pensionamento.
Sostanzialmente coloro che sono andati in pensione, con la prima contribuzione nel 1996, o prima, possono accedere alla possibilità di lavorare durante la pensione senza vincoli. Il sistema all’epoca dava ancora un gran peso al retributivo. Diverso è per chi ha una pensione basata interamente sul contributivo puro. In questo caso è possibile cumulare alla pensione i redditi da lavoro solo nel caso ci sia almeno una delle seguenti condizioni:
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Per quanto riguarda le pensioni di reversibilità, è possibile svolgere attività lavorativa, ma in base al reddito si può percepire un assegno inferiore sulla reversibilità, nella misura di:
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Nel caso in cui si sia andati in pensione con Quota 100 o 102, è divieto di cumulo fino ai 67 anni di età. Fino al raggiungimento di quell’età a chi lavora viene sospeso il trattamento pensionistico.