Ecco quali sono le tempistiche per le quali l’INPS impiega la lavorazione delle domande pensionistiche inoltrate dai superstiti. La durata
Può essere improvviso o quantomeno atteso; è l’evento rappresentativo per eccellenza dell’inevitabilità della vita. L’evento a cui ci si riferisce è il lutto. O meglio, nello specifico, il lutto in famiglia. Sì, difficilmente si può considerare un episodio dell’esistenza a cui si giunge, a titolo di familiare, opportunamente preparati. In sostanza, il sopraggiungere della morte di uno dei componenti familiari non può che mettere in discussione gli equilibri dell’intero nucleo restante.
D’altronde, non è affatto semplice per quelle famiglie meno abbienti, presso le quali, un coniuge e gli eventuali figli sono economicamente a carico del coniuge – o genitore – defunto. Dopo l’inesorabile strascico emotivo, si apre dunque la questione sul futuro sostentamento dei componenti. Il primo elemento a cui si rivolge lo sguardo sono i beni del soggetto deceduto che possono essere trasmessi direttamente ai familiari: insomma, l’eredità.
La persona passata a miglior vita può essersi premunita per tempo lasciando eventualmente le sue volontà in forma scritta presso l’autorità garante di un notaio, quindi tramite un testamento olografo. Ma questa rappresenta un’eventualità, dal momento che la maggioranza dei soggetti non predispone un testamento, anzi ritiene sufficienti le prerogative di diritto gestite direttamente dalla normativa.
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Secondo la legge, la precedenza sul ricevimento dei beni è a favore ovviamente dell’altro coniuge e dei figli, in quanto in linea diretta con il defunto; ma la normativa è in grado di gestire le quote di beni verso qualsiasi combinazione contestuale, familiare e parentale, fino al sesto grado. In mancanza di altri riferimenti parentali, l’eredità entra in possesso dello Stato. Ma esistono garanzie basilari verso il nucleo familiari che la previdenza sociale concede ai superstiti.
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Nel caso, infatti, che il de cuius sia stato titolare di un trattamento pensionistico INPS, una quota del medesimo viene assegnata ai supertiti, se economicamente non autosufficienti e in precedenza a carico del primo. Si parla della cosiddetta pensione di reversibilità, trasmetta in primis all’altro coniuge – che sia sposato, coniugato legalmente oppure separato o divorziato, purché in possesso di assegno divorzile e non convolato a nuove nozze – e ai figli, in quote stabilite secondo il loro numero; ma in assenza di questi, la pensione può andare ai fratelli e alle sorelle, e, se ancora in vita, agli ascendenti. È l’Agenzia delle Entrate a prendere in incarico la domanda di reversibilità presentata dai supertiti. Una volta acquisita la domanda, ritenuta completa in tutte le sue parti, la lavorazione per conferire il diritto di erogazione e porre termine al provvedimento, occorrono 50 giorni.