La pensione di reversibilità spetta anche al cugino di un defunto? Scopriamolo insieme in questo articolo
Quando un nostro affetto stretto viene a mancare sprofondiamo in sentimenti di profonda tristezza e rabbia per la dipartita. Se a mancare è poi il coniuge o uno dei genitori sembra che questo dolore non debba mai avere fine. Nel caso in cui a lasciarci sia proprio il coniuge, la vedova o il vedovo possono usufruire della pensione di reversibilità.
Si tratta di un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa ed è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Hanno diritto alla pensione di reversibilità il coniuge o l’unito civilmente; il coniuge separato ed il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale. I figli studenti, poi, hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito.
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In assenza del coniuge e dei figli saranno i genitori del pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età e non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto a ricevere la reversibilità. In assenza del coniuge, dei figli o del genitore saranno i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato a ricevere la reversibilità.
L’INPS rende poi noto che la pensione di reversibilità estende ancora di più il suo raggio d’azione: in caso di mancanza di genitori, figli, coniugi o ex coniugi la pensione di reversibilità può finire anche in mano ai cugini ma solo se questo era a carico, inteso non in senso fiscale o come totale dipendenza ma come sostentamento continuativo, del defunto.