Ecco di seguito alcuni dettagli operativi e di funzionamento della cedolare secca affitti per l’anno corrente
Anche per quest’anno è possibile optare tra cedolare secca e Irpef per i redditi che derivano da contratti di locazione. A regolare questa opportunità ci sono norme precise e casi che delimitano la scelta. Si tratta di un’imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di locazione con 2 aliquote fisse previste del 10% e del 21%.
Ma per essere in regola con l’Agenzia delle Entrate è necessario sapere a quale delle due aliquote di deve fare riferimento e conoscere il funzionamento di questa forma di tassazione. Infatti tempi e modalità di applicazione variano e non possono essere lasciati al caso. Ma quali sono le procedure per la cedolare secca?
Le aliquote applicabili sono 2:
La scelta dell’aliquota va effettuata al momento della registrazione del contratto o della sua proroga mediante il modello RLI. L’aliquota al 21 per cento si applica per immobili di categoria A1 e A11 locati a fine abitativo e per le relative pertinenze. Con questa aliquota si evitano imposta di registro, imposta di bollo e addizionali Irpef comunali e regionali. Risulta più conveniente quando l’aliquota Irpef in alternativa sarebbe più elevata.
Le regole per l’aliquota al 10% sono più stringenti ed esclusivamente per i contratti a canone concordato. I requisiti sono:
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Il 10% è applicato quando il canone di affitto versato non oltrepassi un determinato limite in relazione alla somma dovuta dall’inquilino. Per i contratti a canone concordato è importante farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà territoriale e dei conduttori firmatarie dell’Accordo Territoriale di pertinenza. Con la cedolare secca i contribuenti devono versare ogni anno un acconto e un saldo. L’acconto è calcolato sulla base dell’imposta versata nell’anno precedente e deve essere pari al 100%.
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Il calendario per l’acconto è il 30 novembre se l’importo è inferiore a 257,52 euro in un’unica soluzione. In 2 rate se superiore a questa cifra: 30 giugno del 40% e del 60% entro il 30 novembre. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento deve essere pagato il saldo.