IL Caf è il centro di informazione fiscale, a cui la maggior parte delle persone si rivolge per compilare l’ISEE. In caso di errore chi ne è responsabile?
Il documento ISEE è fondamentale per accedere alla maggior parte dei bonus e delle agevolazioni pubbliche. È valido dal primo gennaio di un anno al 31 dicembre dell’anno stesso. Allo scadere dell’anno deve essere fatto nuovamente per essere considerato in corso di validità. E per adempiere a questo scopo ci si deve recare presso centri di assistenza fiscale, come i CAF o i patronati, o si può affidare la pratica ad un professionista del settore commerciale. Essi, in quanto professionisti, rilasciano l’ISEE sulla base di una dichiarazione sostitutiva sui redditi e sui patrimoni del nucleo familiare che il titolare dell’ISEE deve sottoscrivere. Acquisiti questi dati il CAF può procede con l’elaborazione del documento.
Dal 2021 esiste anche l’ISEE precompilato, predisposto dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPs, che il contribuente può modificare ed inviare autonomamente tramite portale, accedendo alla pagina personale con le chiavi digitali Spid, Cie o Cns. In questa sede il contribuente deve inserire i dati anagrafici di tutto il nucleo familiare, i redditi, il patrimonio ed anche l’autorizzaizone ad utilizzare tali dati ai fini ISEE sottoscritta dai componenti maggiorenni.
Se si affida la pratica ad un CAF, ci si sente piuttosto tranquilli perché si delega, e dunque ci si sente responsabili fino al momento in cui si è presentata tutta la documentazione richiesta. Niente di più sbagliato. Prima di iniziare ad elaborare l’ISEE, il CAF chiede la presentazione della documentazione e la firma, con autocertificazione, della DSU, la dichiarazione sostitutiva unica. Sottoscrivendo essa, il titolare è ritenuto responsabile di qualunque errore nel documento ISEE. Anche se per distrazione qualche cifra può essere sfuggita all’operatore CAF. Prima di inviare il documento all’INPS egli deve controllare ciò che è stato inserito, e che corrisponda ai dati da egli comunicati.
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Dunque il solo responsabile agli occhi dello Stato è il titolare. A meno che l’operatore CAF non abbia fatto errori – dimostrabili – che violano le adempienze contrattuali, come ad esempio il non aver informato il contribuente sulle norme per le dichiarazioni mendaci. In questo caso il contribuente può intraprendere un procedimento per richiedere risarcimento all’operatore Caf, ma non è semplice.