Il mese di gennaio ha portato due festività: Capodanno e l’Epifania: ecco quanto troveranno in busta paga i dipendenti
Con l‘Epifania si sono concluse tutte le festività del periodo natalizio e questo vuol dire il ritorno alla vita lavorativa di tutti i giorni. Quest’anno il primo gennaio è caduto di domenica mentre l’Epifania di venerdì per cui c’è ancora un ponte di mezzo per godere delle vacanze prima del ritorno alla normalità.
Ovviamente tutti coloro che hanno un lavoro come dipendenti avranno pagate sia le giornate di Capodanno che dell’Epifania nonostante siano festività. Il datore di lavoro deve infatti corrispondere ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile un trattamento economico per le festività rapportato a 1/6 della retribuzione settimanale. Vediamo allora cosa si troverà nella busta paga di gennaio.
Per gli impiegati e gli altri casi in cui i lavoratori sono retribuiti in misura fissa mensile non è dovuto nessun trattamento aggiuntivo dal momento che le due festività di gennaio sono già comprese nello stipendio mensile. Per il Capodanno è prevista dalla maggior parte dei CCNL la corresponsione ai dipendenti del trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica.
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Questo significa che per il Capodanno spetta la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello applicata in azienda. Possiamo quindi tranquillamente dire che si tratta di una giornata in più di retribuzione.
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L’Epifania, invece, è caduta in un giorno infrasettimanale, di venerdì, e in quel periodo il lavoratore è in Cig. Questo significa che il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa ma è a carico dell’azienda. Questo riguarda i lavoratori che sono ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana o sospesi a zero ore settimanali.
I compensi previsti per i giorni di festa sono invece a carico della Cassa per i lavoratori che sono sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane o sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.