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Mantenimento divorzio | Quanto dura realmente

Il mantenimento in caso di divorzio spetta all’ex coniuge meno abbiente: quando non si ha l’obbligo di corrisponderlo e quanto dura

mantenimento divorzio (Adobe Stock – Pensioniora.it)

L’assegno di mantenimento, quando ci sono le condizioni, deve essere corrisposto anche dopo il divorzio, in tal caso è detto assegno divorzile. Tale diritto sorge quando vi è una disparità economica tra i due ex coniugi e qualora uno di essi non sia in grado di mantenersi in modo autonomo. Dunque, il contributo non spetta quando il coniuge meno abbiente abbia comunque le risorse sufficienti per mantenersi in autonomia.

Ad esempio, si ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento nell’ipotesi in cui ci si sia completamente dedicati alla famiglia perdendo ogni contatto con il mondo del lavoro. Invece, per ciò che concerne l’ammontare si può distinguere tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio. Il primo è garantito subito dopo la separazione; il secondo, dopo la sentenza di divorzio. L’assegno di mantenimento deve consentire al beneficiario di poter mantenere il medesimo tenore di vita anche dopo la separazione. Mentre, l’assegno di divorzio deve garantire la cosiddetta autosufficienza economica.

Assegno di mantenimento: fino a quando se ne può beneficiare

Legge (Adobe Stock – Pesnioniora.it)

L’assegno di mantenimento non è soggetto ad alcuna scadenza, questo significa che se ne potrà beneficiare fino a quando sussiste la situazione di incapacità economica incolpevole dell’ex coniuge. Dunque, non si ha diritto ad esso quando vengono a crearsi una delle seguenti condizioni:

– la situazione di disagio economico è dovuta ad una scelta volontaria del soggetto che ne fruisce;

– quando mutano le condizione economiche dell’obbligato o dell’avente diritto. Per esempio, qualora chi ne fruisca migliora consistentemente il proprio reddito, o al contrario, l’obbligato si vede sensibilmente ridurre le proprie sostanze patrimoniali.

– quando chi lo riceve si risposa, si tratta di una causa di estinzione automatica. Ciò significa che non occorre alcun provvedimento del giudice per autorizzare la sospensione del pagamento dall’obbligato.

– qualora l’avente diritto vi rinuncia. Si tratta, al contrario di quanto si pensi, di un’ipotesi non del tutto impossibile. Ciò accade, ad esempio, quando l’assegno venga sostituito con l’ottenimento di una somma più elevata a titolo di liquidazione una tantum;

– quando il beneficiario sia deceduto.

Dunque, al di fuori delle ipotesi sopraindicate, il diritto permane sostanzialmente a tempo indeterminato.

Pubblicato da
Matteo D G