Il 2023 porta con sé una novità importante per quanto riguarda la cessione dei crediti: ecco di cosa di tratta e chi è interessato
L’approvazione in legge del Dl Aiuti – quater consentirà maggiori cessioni del credito per quanto riguarda il 2023. Queste, infatti, sono aumentate da 2 a 3 e questo significa che dopo aver perfezionato la prima cessione si potrà effettuarne un’altra nei confronti di soggetti assicurati quali sono le banche, intermediari e assicurazioni.
Gli istituti bancari, una volta che saranno entrati in possesso del credito potranno poi cederlo in favore di imprese e professionisti. Questo riguarderà anche i crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate. Quello che ancora non tutti sanno è che in arrivo anche un’altra novità.
L’altra novità del Dl Aiuti – quater riguarda l’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese. Questo servirà per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del superbonus. La norma prevede che la SACE può concedere le garanzie introdotte dall’articolo 15 del decreto legge n.50 del 2022 in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
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Le garanzie dovrebbero essere su finanziamenti non superiori a 6 anni e con possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. I finanziamenti saranno coperti entro i limiti del 70, 80 o 90% e saranno inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti.
Potranno avere il 90% le imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; l’80% le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5000 dipendenti in Italia e il 70% le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
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Le garanzie saranno rilasciate da SACE rispetto ai finanziamenti erogati dalle banche alle imprese con codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi rientranti nella disciplina superbonus, ex art.119 del DL 34/2020.
Infine la norma in vigore precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 potranno essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.