L’Agenzia delle Entrate ha annunciato un importante novità per quanto riguarda la cessione del credito: di cosa si tratta e a chi è rivolta
La cessione del credito rappresenta un accordo con il quale il creditore cede il proprio diritto di credito a favore di un terzo. Quest’ultimo, dunque, potrà riscuotere la somma direttamente dal debitore. I requisiti per procedere sono due:
– titolarità della posizione soggettiva da cedere;
– disponibilità di poterne disporne del titolare.
Ad esempio, nel caso di superbonus si trasferisce la detrazione fiscale a un altro soggetto. Nei lavori di riqualificazione e di ristrutturazione il credito d’imposta è un credito verso lo Stato con cui si possono compensare i debiti e ridurre le imposte dovute. Per farlo, però, è necessario contattare un professionista che si occuperà di redigere la documentazione e preparare le asseverazioni tecniche. Tra l’altro, bisognerà anche richiedere un visto di conformità ad un intermediario. Successivamente è fondamentale designare il soggetto a cui si intende cedere il credito d’imposta (banche o intermediari qualificati). Infine, la comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate.
Non sono rari i casi di errore nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito. L’ente, con un annuncio, ha spiegato che in ipotesi come queste, si dovrà chiaramente effettuare un annullamento. La richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Subito dopo, saranno date informazione agli interessati che potranno inviare, finalmente, una nuova comunicazione, questa volta corretta.
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L’obiettivo è quello di evitare che sopraggiungano due diverse richieste, in quanto eventualmente si potrebbe rischiare una sospensione degli effetti relativi alla comunicazione corretta. Lo stesso vale anche nel caso in cui si volesse annullare una richiesta relativa alla cessione del credito del superbonus e dei bonus edilizi. Tuttavia, in tali ipotesi, il contenuto dell’email varia a seconda che si voglia rettificare un errore di natura formale o sostanziale. Nel primo caso, nell’oggetto del messaggio si dovrà inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”. Mentre nell’eventualità in cui sia presente un errore sostanziale, il testo è il seguente: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”.