I titolari di Partita IVA dovranno rinnovare la domanda per l’Assegno Unico? Se si in quale modo devono farlo?
Con l’inizio del nuovo anno sono tante le famiglie italiani che dovranno presentare nuovamente la domanda per l’Assegno Unico. La misura, in vigore dallo scorso 1° marzo 2022, scade infatti con l’inizio del nuovo anno e, per poter ricevere nuovamente il beneficio, molti italiani dovranno presentare la domanda mentre per altri non ci sarà bisogno.
Tutti coloro che hanno presentato una domanda per l’AU, accolta e in corso di validità, non dovrà trasmetterla di nuovo nel 2023 ma dovranno solo dichiarare eventuali variazioni e aggiornare l’ISEE. Lo comunica l’INPS nella circolare n. 132 del 15 dicembre 2022. Ovviamente chi non ha mai presentato domanda dovrà farlo a partire dal 1° marzo.
Dal 1° marzo 2023 la prestazione dell’assegno unico sarà rinnovata automaticamente senza il bisogno presentare una nuova domanda per coloro che hanno inviato la domanda da gennaio 2022 a febbraio 2023 e per i quali sia ancora in corso di validità. I richiedenti dovranno comunicare all’INPS ogni eventuale variazione nelle informazioni presenti nella vecchia domanda e aggiornare l’ISEE per poter usufruire dell’importo completo.
Stesso identico processo per coloro che sono titolari di Partita IVA: se hanno già l’AU non dovranno ripresentare domanda ma solo comunicare all’INPS eventuali variazioni nelle informazioni presenti nella vecchia domanda. Coloro che riceveranno l’AU per la prima volta in assoluto dovranno invece presentare la domanda completa.
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Nella circolare dell’INPS dello scorso 15 dicembre si legge che “L’INPS erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta””.
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L’obiettivo è semplificare le procedure nell’ottica degli interventi di innovazione e trasformazione tecnologica previsti dal PNRR. Le variazioni da dichiarare all’INPS riguardano la nascita di figli; la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio; le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni).
Ancora rientrano nelle comunicazioni le modifiche attinenti all’eventuale separazione/matrimonio dei genitori; i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base del provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori; variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021; variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.