Cosa accade in caso di condanna definitiva in sede penale, quando scatta l’esclusione dal reddito di cittadinanza
In queste settimane si è parlato molto del reddito di cittadinanza e della sua modifica a partire dal prossimo anno. Dal 2023 si passerà in una fase transitoria, come preannunciato dal governo, in vista dell’abolizione della misura a partire dal 2024. Dunque nell’arco dell’anno venturo il sostegno a favore dei nuclei familiari in difficoltà economica verrà ridotto e successivamente cancellato.
Ma nel frattempo continuerà ad essere efficace fino alla definizione ultima della riforma, nella legge di bilancio 2023. Comunque le regole vigenti restano valide almeno nella parte che prevede delle limitazioni a chi è stato condannato in via definitiva per alcuni reati. Dunque chi ha commesso alcuni reati puniti dal Codice penale è ammesso al reddito di cittadinanza.
Reddito di cittadinanza non previsto per chi è stato condannato, i reati
L’esclusione dal reddito è effettiva solo in caso di condanna in via definitiva, cioè non più appellabile in successivi gradi di giudizio. In pratica il condannato non può richiedere o percepire il reddito. Ecco l’elenco dei reati che escludono dalla prestazione:
- reati di tipo terroristico;
- associazione a delinquere di stampo mafioso;
- truffa aggravata ai danni dello Stato per ottenere bonus, indennità, pensioni, detrazioni senza possederne i requisiti previsti dalla legge;
- falsa attestazione o omissione di dati importanti (per esempio chi falsifica o omette di segnalare documentazione che avrebbe escluso le agevolazioni statali);
- mancata comunicazione del cambiamento dello stato occupazionale o reddituale personale o della famiglia;
- sequestro di persona;
- scambio elettorale politico-mafioso.
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I condannati per questi reati non possono percepire il reddito di cittadinanza, né farne richiesta. Inoltre il condannato in via definitiva dovrà restituire gli importi percepiti fino a quel momento, come prscrive la norma. L’Inps blocca la carta del percettore condannato in via definitiva che per una nuova richiesta dovrà attendere 10 anni dalla fine della pena.
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I detenuti quindi non possono percepire il reddito (nemmeno se hai domiciliari), ciò non esclude la possibilità che la famiglia con un recluso possa richiedere la misura, se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L’Inps non conteggerà il condannano nel quoziente familiare che serve a determinare l’importo del reddito.