L’emissione di fatture false è una pratica parecchio frequente ed ha l’obiettivo di frodare il Fisco: cosa si rischia e quali sono le sanzioni
La falsa fatturazione rappresenta un illecito fiscale, è consiste nella documentazione presentata all’erario fornendo un quadro contabile falso rispetto alla situazione fiscale del soggetto coinvolto. Si tratta, precisamente, di operazioni inesistenti, l’obiettivo è ovviamente quello di pagare meno tasse o addirittura non pagarle. Generalmente, c’è un accordo tra le parti in causa, ossia tra chi emette la fattura e chi la riceve.
Tale pratica può riguardare sia la cessioni di beni sia la prestazioni di servizi. Di seguito tutti i casi in cui siamo in presenza di una fattura emessa falsamente:
– operazioni incomplete o mai avvenute
– importo maggiore dei corrispettivi o IVA rispetto alla reale operazione cui si riferisce
– importo dei corrispettivi o IVA riferiti a soggetti diversi da quelli realmente coinvolti nella transazione.
Dunque, tale illecito fiscale si verifica non soltanto in caso di operazioni inesistenti o eseguite ad un prezzo inferiore, ma anche nel caso di operazioni tra individui diversi rispetto a quelli che hanno emesso il documento fiscale.
L’emissione di fatture false integra il reato di falsa fatturazione disciplinato dall’art 8 del dlgs. n. 74 del 10 marzo 2000. La norma punisce “chiunque con l’obiettivo di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
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Ciò avviene, ad esempio, quando la società Alfa emette una fattura di 1000 euro nei confronti della società Beta, in realtà mai avvenuta. La pena è quella della reclusione da quattro a otto anni. Tuttavia, qualora l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture, per periodo d’imposta, non superi i 100.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Il termine di prescrizione decorre al momento dell’emissione dell’ultima fatturazione falsa.
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Tuttavia, il D.Lgs.74/2000 non indica quali sono i termini, dunque, la risposta è da rinvenire nell’articolo 157 del codice penale. La norma stabilisce che per le frodi fiscali scatta la prescrizione dopo otto anni dal momento consumativo, dilatabile a dieci anni per effetto dell’interruzione causata dagli atti interruttivi. Decorso questo termine, in assenza di una sentenza definitiva, è prevista l’estinzione del reato.