I buoni fruttiferi postali sono beni personali a tuti gli effetti. In caso di debito possono essere pignorati dall’Agenzia delle Entrate?
Chi vuole intraprendere un investimento sicuro, con il massimo delle garanzie e con una somma che cresce, anche se poco, nel medio e lungo periodo, generalmente opta per i buoni fruttiferi postali. Essi sono dei prodotti finanziari di Poste Italiane, che consentono al titolare un doppio vantaggio. La garanzia dello Stato da una parte, e dall’altra i costi di apertura e mantenimento pari quasi a zero. Difatti l’apertura ed il rimborso del buono sono gratuiti. L’unica spesa è l’aliquota agevolata sugli interessi maturati nel tempo, dunque solo sui guadagni e non sui depositi.
I buoni fruttiferi postali possono essere acquisiti per sé o per un’altra persona. In questo caso servono i dati anagrafici sia del titolare del buono che della persona che versa il deposito. A questo punto il proprietario dei buoni non deve far altro che attendere la scadenza per poter ottenere il rimborso maggiorato dagli interessi. Essi rappresentano un bene personale a tutti gl ieffetti, tant’è che fanno reddito ai fini ISEE. E per quanto riguarda il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate? Sono inclusi anche i buoni fruttiferi?
Sia nel caso in cui si tratti di un privato, di una banca o dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di un debito non risolto, e di rate scadute e non pagate, si può ricorrere all’esecuzione forzata, ovvero al pignoramento dei beni. L’inventario ricopre numerose voci: casa – con delle eccezioni, specie se si parla dell’Agenzia delle entrate – macchina, conto corrente bancario, che generalmente è il primo ad essere intaccato. Ed anche i buoni fruttiferi possono rientrare in questo elenco.
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La legge dice che i buoni fruttiferi postali ed i libretti di risparmio postale non possono essere sequestrati o pignorati se non per espressa sentenza di un’autorità giudiziaria. Dunque, dopo che la procedura di pignoramento dei beni è stata avviata, il giudice può emettere doppio vincolo: verso il debitore, che non ha più accesso ai buoni fruttiferi. E verso Poste Italiane, che deve negare al titolare il ritiro totale o parziale dei buoni fruttiferi postali.