Una delle cause più frequenti di divorzio è il tradimento di uno dei due coniugi a danno dell’altro: le conseguenze legali per l’adultero
Il divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale, tale procedura è disciplinata dalla legge Fortuna-Baslini ovvero la n.898 del 1970. Ad approvarla furono i Radicali, il Partito socialista Italiano, il Partito Comunista Italiano e il Partito Liberale Italiano, con il parere contrario della Democrazia Cristiana. Subito dopo, l’Italia cattolica chiese il referendum abrogativo, in cui si chiedeva agli italiani se volessero abrogare o meno la Legge Fortuna-Baslini.
Al Referendum partecipò l’87,7% degli italiani aventi diritto di voto, il 60% di essi votarono no e quindi la normativa rimase in vigore. Il divorzio può essere avviato su accordo dei coniugi oppure su proposta di uno solo dei due. Nel primo caso avrà luogo un divorzio consensuale e nel secondo caso un divorzio giudiziale.
Divorzio, cosa prevede la legge nei confronti del fedifrago
In base a quanto stabilito dal codice civile italiano, la fedeltà è uno dei doveri invalicabili del matrimonio, cui non si può derogare neppure nel caso di accordo tra le parti. L’articolo 143 cc recita: “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Perciò, l’adultero può rischiare di trovarsi a lui addebitato il divorzio.
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In sostanza, la sentenza di separazione lo dichiarerà responsabile della fine della relazione. Ciò, però, avviene soltanto nel caso di separazione giudiziale. Quello consensuale, infatti, si ha nell’ipotesi in cui lo scioglimento del matrimonio deriva da un accordo dei due coniugi e quindi non ci potrà essere addebito.
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Ciò comporta due importanti conseguenze: non potrà chiedere il mantenimento e non avrà diritto, eventualmente, all’eredità dell’ex. Tuttavia, il tradimento è causa di addebito del divorzio, soltanto quando rappresenta l’unico motivo della rottura. Dunque, qualora la coppia fosse già in crisi, non ci si potrà appellare ad esso.
Invece, nel caso di tradimento di entrambi i coniugi, il giudice sentenzierà un “addebito reciproco”, cioè carico sia del marito che della moglie. In questa ipotesi, nessuno dei due potrà pretendere il diritto al mantenimento e all’eredità dell’ex.