Ecco quando scatta la procedura di recupero forzato della somma da parte dell’Ufficio delle Entrate. I particolari
La manovra di bilancio presentata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei giorni scorsi ha dichiaratamente palesato quale obiettivo primario è oggetto della prima fase di azione del nuovo governo: affrontare i rincari delle bollette e salvaguardare l’economia familiare e la. dignità dei cittadini italiani più in difficoltà. Anticipate con la Nadef di poco precedente, saranno due le linee guida ad aiutare al perseguimento di tali scopi.
Le iniziative presentate e che entreranno a formare la prossima legge di bilancio, sono così descritte: la proroga di sei mesi sul distacco delle utenze nei confronti dei nuclei familiari che non ce la fanno più a pagare il conto delle fatture energetiche (evitando così di passare al freddo l’inverno); l’erogazione di “bonus bollette” ai quali è stato innalzato il tetto reddituale ISEE rispetto alla misura del governo Draghi.
Come tutte le manovre, anche questa non sarà affatto una manovra a costo zero, dato che occorrerà garantire altresì che le casse dello Stato paghino tutti i bonus emergenziali alle numerose categorie interessate, rispettando al contempo il pagamento dei contributi ordinari, quali pensioni ed indennità. L’esecutivo di centrodestra si appresta dunque a varare dal 1° gennaio 2023 la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.
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Saranno cancellati i debiti fino a mille euro, mentre le cartelle tra i mille e i tremila euro saranno sottoposte ad una scontistica del 50 per cento sulle sanzioni e gli interessi. Inoltre, viene fissata una tempistica “secca” di cinque anni per il recupero delle somme, comprensive dei solleciti. Oltre, c’è il pignoramento dei beni. Tale procedura giunge al suo compimento soltanto dopo alcuni passaggi di solleciti.
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Dalla notifica della cartella di pagamento, scatta l’obbligo di pagamento entro 60 giorni. In seguito l’Agenzia delle Entrate fa notificare una lettera di “presa in carico”, con la quale comunica di avere la facoltà di riscossione e successivo pignoramento. Quest’ultimo può avvenire entro un anno ma non prima che l’insolvente abbia ricevuto un’intimazione di pagamento (senza di essa il pignoramento è illegittimo). In realtà, dalla notifica della cartella al pignoramento possono addirittura passare degli anni. L’esecuzione forzata può realizzarsi con il prelevamento da un decimo a un quinto dello stipendio o della pensione e una quota da stabilirsi su decisione del Giudice dal conto corrente.