Al decesso del titolare di una pensione, potrebbe accedere che essa venga erogata al coniuge anche dopo la morte. Cosa accade?
Tutto il discorso riguardante le eredità è complesso e doloroso. Perché affianco alla sofferenza per il decesso di una persona cara si deve pensare al lato materiale della questione, ovvero l’eredità ed il denaro. A maggior ragione se la persona defunta ha più di un chiamato all’eredità. E se ha beni da spartire, compresa la pensione. Essa, nel momento del decesso, viene immediatamente revocata, e può essere convertita in pensione di reversibilità ai parenti. In primo luogo al coniuge ed ai figli a carico. In presenza di assegni di mantenimento ed alimenti anche ad ex coniugi. Ai figli se minorenni ed a carico. Ed in alcuni casi anche a fratelli e sorelle.
Al momento del decesso di un titolare di pensione la comunicazione viene data all’INPS. Ma può capitare che i messaggi non siano così repentini, e che la pensione venga erogata anche post mortem. Cosa succede in questo caso?
Ritirare o acquisire in qualche modo la pensione di una persona già defunta, corrisponde per la legge italiana al reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Sulla carta esso rappresenta un reato piuttosto importante. Tuttavia, nel caso di un coniuge che riceve sul conto corrente bancario la pensione, è difficile attribuire la colpa. Infatti per essere considerato reato si deve dimostrare la volontà di dolo. E nel caso di accredito sul conto perché l’INPS ha avuto problemi con le comunicazioni, specialmente considerando le condizioni psicologiche di un coniuge nel momento del decesso del titolare di pensione, non si può attribuire un dolo, ovvero un’infrazione volontaria.
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Diverso è se dopo il decesso del titolare di pensione il coniuge si reca all’ufficio postale per ritirare in contanti. In ogni caso le comunicazioni, tra ufficio del medico necroscopo iscritto al servizio sanitario nazionale che accerta il decesso, INPS e banca o ufficio postale non spettano all’erede.
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Per evitare le erogazioni post mortem dal 2015 le comunicazioni devono essere fatte dal medico all’INPS entro 48 ore dal decesso. Nel caso di acquisizione indebita, pur senza dolo, la cifra ricevuta deve essere restituita.