A partire dal 1° gennaio 2023 saranno introdotte delle novità per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza: ecco quando decadrà
Sono settimane davvero molto concitate per quanto riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza dal momento che il loro destino appare incerto. Il governo Meloni, infatti, è intenzionato a cambiare drasticamente la misura di contrasto alla povertà ed inserimento nel mondo del lavoro voluta dal governo Conte nel 2019.
Già in campagna elettorale il partito dell’attuale premier aveva più volte mostrato le lacune ed i problemi legati alla misura, parlando spesso di modifica della misura. Le nuove regole sul Reddito di Cittadinanza ed i beneficiari saranno inseriti nella nuova Legge di Bilancio e, secondo una prima stima, sono 404mila i nuclei familiari interessati al cambiamento.
Accantonata l’idea di una cancellazione immediata del beneficio, la Meloni ha affermato che il Reddito di Cittadinanza è abolito alla fine del 2023 per tutti coloro che possono lavorare. Ci stiamo avviando, quindi, verso un periodo di transizione e regole ponte che porteranno, nel 2024, ad un nuovo sostegno destinato a fragili ed over 60.
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I primi a perdere la misura sono gli “occupabili”, ovvero coloro che hanno tra i 18 e 59 anni. Queste persone avranno il sussidio per i primi otto mesi nel 2023 e poi, alla prima offerta di lavoro congrua rifiutata il reddito sarà tolto. Dal 1°gennaio 2023 sempre gli occupabili avranno sei mesi per formarsi, partecipando a corsi di formazione, per essere accompagnati nella ricerca di un posto di lavoro. Per chi non parteciperà alla formazione il beneficio decadrà.
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Non cambierà nulla, invece, per i percettori “non occupabili”. Parliamo i nuclei familiari al cui interno ci sono persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età e anche una donna in gravidanza. Per loro il Reddito di cittadinanza continuerà a essere corrisposto fino al 31 dicembre. Requisito fondamentale per tutti, occupabili o meno, è risiedere in Italia.
Infine, per rispondere alla carenza di manodopera emersa nel settore turistico e in quello agricolo a seguito della pandemia da Covid -19, è previsto che il lavoro stagionale e intermittente non concorra alla determinazione del beneficio, nel limite di 3mila euro.