Questo è ciò che l’INPS farà entrare a regime dal 1° gennaio 2023 dopo le prime indicazioni del nuovo governo. Ecco i dettagli
La recente manovra di bilancio resa nota dal premier Giorgia Meloni ha rivelato con chiarezza qual è l’obiettivo immediato: mettere in condizione i cittadini e le famiglie in difficoltà di pagare le bollette energetiche sottoposte agli esorbitanti aumenti. Essa infatti consta di due filoni di azione: una proroga di sei mesi sul distacco delle utenze nei confronti dei nuclei che non ce la fanno a pagare le fatture delle utenze; un “bonus bollette”, al quale è stato innalzato il tetto del reddito ISEE rispetto alla precedente soglia.
Il documento della manovra che costituisce la bozza che guiderà il governo verso la sua prima legge di bilancio del quinquennio, non ignora la questione delle pensioni, ovvero l’istanza prioritaria tra quelle lasciate in sospeso dall’esecutivo dimissionario presieduto da Mario Draghi. Il riferimento è al nuovo regime pensionistico che dovrà sostituire la Quota 102 dopo la sua scadenza del 31 dicembre 2022.
Per scongiurare il ripristino automatico dei requisiti della Legge Fornero, sarebbe stata doverosa una riforma delle pensioni, la cui discussione – invece – è stata rimandata al 2024 Non ci sarà tuttavia una proroga della Quota 102 che ha accompagnato fino ad oggi i lavoratori alla pensione anticipata raggiunti i 64 anni di età e versati 38 anni di contributi; essa sarà sostituita dalla Quota 103, il sistema voluto dalla Lega, richiedente 41 anni di contributi e 62 anni anagrafici.
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Il riferimento pensionistico regolare resterà comunque la pensione di vecchiaia, con l’uscita a 67 anni e dopo il versamento di almeno 20 anni di contributi. Di certo il congedo anticipato provoca un sentito taglio al rateo pensionistico, anche se – a differenza di quanto preannunciato – la manovra non propone premi per i lavoratori che rimarranno saldi nelle loro mansioni anche a requisiti pensionistici raggiunti.
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Le novità per il 2023 coinvolgono anche la misura dell’Opzione donna. Viene meno infatti la possibilità di congedarsi in anticipo per le lavoratrici a prescindere dal numero dei figli. L’accesso al calcolo contributivo del cedolino una volta raggiunti 58 anni di età (a 59 anni, se le lavoratrici sono autonome) e versati almeno 35 anni di contributi, sarà d’ora in poi regolato dal legame tra l’età anagrafica e il numero di figli a carico. Si potrà dunque usufruire di Opzione donna: a 58 anni, se si hanno almeno due figli; a 59 anni, con un solo figlio; a 60 anni, se la lavoratrice non è madre. Il montante dei contributi resta invariato a 35.