Ecco quali sono le circostanze che possono indurre un anziano contribuente a vedersi sottratto il trattamento. Cosa succede
In questo momento storico pieno di difficoltà a far quadrare i conti, oltre ai nuclei familiari, sono i pensionati ad essere tenuti sotto osservazione dalle istituzioni previdenziali. Non c’è dubbio che su questi ultimi si è rivolta una particolare attenzione, giustificata dalle odierne calamità economiche causate dalla crisi energetica e dall’inflazione galoppante.
Da queste cause sono però pervenute anche quelle risposte che i percettori del trattamento pensionistico condividono con altre categorie di contribuenti: il riferimento è ai bonus attivati dall’approvazione degli ultimi decreti del governo Draghi. Pertanto allo scorso giugno si è iniziato con il bonus 200 euro, per proseguire poi col sussidio da 150 euro; nel mezzo, invece, si è assestata la rivalutazione anticipata ISTAT con l’incremento del 2 per cento.
Aiuti statali a parte, si moltiplicano le circostante che mettono allo scoperto le risorse dei pensionati meno abbienti. Le stesse bollette energetiche, per i loro aumenti, pongono al bivio della scelta dall’utilizzare il gas e il riscaldamento (per l’imminente inverno) e – in molti casi – la spesa alimentare e di altri beni di prima necessità.
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L’extrema ratio nel recupero di debiti insoluti è, come noto, il pignoramento della pensione. Il creditore può richiederlo ad un Tribunale proprio per riaffermare il diritto a ricevere le somme spettanti. Il pignoramento può avvenire in due contesti: prima che l’importo del trattamento venga accreditato sul conto del debitore (dunque prelevata all’INPS); oppure, successivamente, sul conto depositato presso l’istituto bancario.
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Esso, pertanto, matura quando il soggetto è economicamente impreparato e non ha altri redditi a disposizione. Il pignoramento non riguarda tutta la somma mensile della pensione, bensì il quinto del netto percepito. Quello che viene individuato come il “minimo vitale”. È l’INPS o la banca a notificare l’atto, ma è il primo a dar luogo a procedere, ovverosia trattenendo la quota pignorabile. Ma l’effettivo trasferimento della somma al creditore avviene soltanto dopo la decisione di versare le cifra accantonata da parte del giudice.