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Pensione di reversibilità anche ai fratelli del defunto | Percentuale

Ecco quale quota della pensione spetterà al parente più stretto in assenza di altri familiari del defunto. Quanto ammonta

Pensione di reversibilità (Foto Adobe)

Quando irrompe nella storia familiare un evento quale quello di un lutto, non mancano radicali cambiamenti negli equilibri sia affettivi che economici. E non riguarda soltanto la famiglia del deceduto. Molti sono infatti i fattori che finiscono per regolare il nuovo status dei “superstiti” che fa rapidamente formandosi. Dal punto di vista economico, se le volontà del defunto vengono esplicitate tramite un testamento, si evita fondamentalmente qualsiasi forma di contestazione, sebbene l’eredità presumente un’accettazione da parte dei chiamati.

Certo, la redazione delle volontà testamentarie è molto utile per regolare l’assegnazione dei beni al di fuori della linea diretta del de cuius, cioè fuori il nucleo familiare. All’interno dei componenti diretti, infatti, la legge intercetta – tramite la sua normativa – in maniera del tutto autonoma la legittimità di godimento per ciascun appartenente secondo una percentuale prestabilita.

Pensione di reversibilità, quanto spetta ai fratelli del defunto

Pensione di reversibilità (Foto Adobe)

Non è affatto fuori da ogni considerazione lo status del componente deceduto, in quanto se egli ha percepito un trattamento pensionistico INPS, allora i componenti familiari possono beneficiare della cosiddetta pensione di reversibilità. Si tratta di una quota spettante ai familiari superstititi in base al loro numero e al tipo di composizione del nucleo. È importante però che essi dimostrino di essere stati economicamente a carico del de cuius.

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La quota parte estrapolata dalla pensione percepita in vita viene assegnata infatti se i familiari non sono autosufficienti sotto il profilo del proprio mantenimento economico. Il primo soggetto a godere della prestazione previdenziale erogata dall’INPS è il coniuge superstite, quale che sia sposato, unito civilmente o divorziato (purché sia titolare di assegno divorzile e non sia convolato a nuove nozze).

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La quota varia se è affiancato in famiglia da uno o più figli; pertanto dal 60 per cento per il solo coniuge, la percentuale tocca il 100 per cento in presenza di più figli, pagata fino al compimento del 21° anno di età. In assenza di moglie e figli, la prestazione è indirizzata ai fratelli o sorelle eventualmente presenti e – come detto – a carico: le aliquote di reversibilità raggiungono il 15 per cento per un fratello o una sorella; il 30 per cento con più sorelle o fratelli.

Pubblicato da
Roberto Alciati