L’INPS e la Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito al rapporto tra eredi e pernsione del defunto
L’eredità è un procedimento complesso, che può mettere in crisi anche le famiglie più unite. Alla morte di un parente stretto, in linea diretta sull’asse ereditario, a meno che egli non abbia lasciato testamento specifico si deve aprire il procedimento di successione. Una della prime cose che viene fatta in automatico, fino a successione terminata, è il blocco del conto corrente, per evitare che i beni del defunto vengano sottratti indebitamente. Di queste pratiche se ne occupa la banca. Se il defunto era un pensionato, la prestazione della pensione viene ovviamente revocata dall’INPS.
In seguito, il coniuge o altri parenti aventi diritto, possono richiedere la pensione di reversibilità o la pensione indiretta. Tuttavia come prima cosa la pensione del coniuge o del genitore viene sospesa. Il parente diretto potrebbe in alcuni casi essere preso di mira dalla legge nel caso in cui continui a percepire la pensione del defunto?
La legge in questo non è stata chiarissima nel tempo. A primo sguardo se un parente diretto non comunica all’INPS il decesso del titolare di pensione, e dunque essa continua ad essere erogata sul conto corrente, magari quello cointestato, egli o ella potrebbero essere passibili di reato di appropriazione indebita. Si specifica che il congelamento del conto in banca è valido fino al termine della successione con eccezione del conto cointestato, in cui il cointestatario in vita può prelevare la propria percentuale del deposito.
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In realtà, successive sentenze della Corte di Cassazione hanno dichiarato che il coniuge o l’erede diretto non è colpevole di appropriazione indebita in quanto egli, o ella, non sono tenuti per legge a dare comunicazione all’INPS ed alla banca dell’avvenuto decesso. Questo onere spetta alle anagrafi comunali. Di conseguenza non possono essere ritenuti responsabili nel caso in cui la pensione venga erogata anche dopo il decesso.
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Dunque non si entra nel penale, ma la pensione erogata senza averne diritto va comunque restituita all’ente di previdenza sociale.