La crisi economica che ha colpito il nostro Paese ha causato il licenziamento di moltissimi dipendenti: a chi di loro spetta Il TFR
Il licenziamento nell’ordinamento italiano è disciplinato in maniera dettagliata dalla legge 300 del 1990 oltre che dalle norme del codice civile. L’art. 2118 del codice civile stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dunque, anche al datore di lavoro è riconosciuto questo diritto e in tal caso si parla appunto di licenziamento.
Tuttavia, è necessario che vi sia una giusta causa, un giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Il licenziamento per giusta causa si ha quando al lavoratore vengono attribuiti comportamenti così gravi da ledere in modo definitivo il rapporto di fiducia tra lui e il datore. Ciò avviene, ad esempio, quando il dipendente falsifica la timbratura del cartellino o badge o usufruisce scorrettamente delle giornate di permesso date.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo punisce, invece, quelle condotte che rappresentano sempre un inadempimento dei doveri contrattuali. Tuttavia, in tal caso, il datore di lavoro deve dare un preavviso per la comunicazione del licenziamento che sarà, perciò, effettivo dopo un certo periodo di tempo. Dunque, in questa eventualità, l’inosservanza del lavoratore non è così gravi da provocare l’immediata interruzione del rapporto. Ciò, accade, ad esempio, quando il dipendente non rispetti le direttive aziendali. Infine, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dipende da ragioni economiche, ad esempio nel caso di crisi d’impresa o cessazione dell’attività.
TFR, chi può usufruirne e come richiederlo
Il TFR è il trattamento di fine rapporto, ossia un contributo economico a favore dei lavoratori dipendenti. La prestazione deve essere corrisposta al lavoratore nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Dunque, spetta a prescindere dalle motivazioni che l’hanno determinata, fatta eccezione per il caso di integrale destinazione alla previdenza complementare.
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Il TFR spetta sia a coloro i quali sono assunti con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese. La funzione del TFR è quella di assicurare al lavoratore, quando perde il lavoro, la disponibilità di una somma di denaro necessaria per affrontare le esigenze di vita di tutti i giorni.
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Inoltre, come specifica l’Inps, tale prestazione è corrisposta d’ufficio, perciò il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenerla. Il modello TFR1 è compilato direttamente dall’ente o amministrazione di appartenenza. Di seguito tutte le fattispecie in cui deve essere erogato:
- licenziamento;
- dimissioni;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- cessazione del rapporto di lavoro per lo spirare del termine apposto al contratto;
- morte del dipendente.