In quali circostanze si deve restituire quanto ricevuto per l’assegno di divorzio, quanto stabilito dai giudici
Gli istitui giuridici della separazione e del divorzio sono regolati da una vasta giurisprudenza che nel corso del tempo si è aggiornata seguendo anche le evoluzioni sociali e culturali del Paese. Tra le varie conseguenze del divorzio, anche l’assegno di mantenimento o divorzile ha subito cambiamenti e rimodulazioni nella sua natura.
Negli ultimi anni si è delineata una visione dell’assegno di mantenimento come “funzione equilibratrice del reddito“, indirizzato al riconoscimento del ruolo e dal contributo svolto dall’ex coniuge, dal punto di vista economico più fragile, nel corso del matrimonio. Quindi il l’assegno non è più orientato esclusivamente al mantenimento del tenore di vita avuto durante il matrimonio. Un cambiamento molto importante con conseguenze pratiche determinanti in numerosi casi concreti di separzione o divorzio.
Ecco quando si deve restituire, novità importanti per l’assegno divorzio
La sentenza numero 32914 della Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante. Cioè la ripetibilità dell’assegno di separazione o di divorzio all’ex coniuge se non sussitano all’origine le condizioni preliminari per il diritto al mantenimento. Nel caso specifico, infatti, la Corte d’Appello di Roma ha deciso che una donna debba restituire le somme ricevute dall’ex marito in quanto la sua domanda di proseguire a ricevere il mantenimento è stata respinta.
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Secondo la sentenza la donna ha ricevuto per anni l’assegno pur non avendone diritto, poiché non esistevano i presupposti per la legittimazione del mantenimento, e l’ha condannata a restituire il denaro avuto nel corso del tempo. Quindi l’ex coniuge può sperare nella restituzione di quanto versato, se una sentenza di primo grado o in appello individua delle nuove condizioni nella relazione tra gli ex coniugi, basandosi su un’analisi diversa delle cause che avevano motivato il provvedimento originale di mantenimento.
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Vale quindi il principio della ripetibilità quando il debitore che effettua un pagamento non dovuto ha il diritto a richiederne la restituzione, attraverso un’azione giuridica che si chiama ripetizione dell’indebito. Una materia quindi complessa che investe valutazioni molto attenta della natura giuridica del mantenimento, ma anche una valutazione personalizzata delle condizioni di vita individuale e sociale del coniuge considerato economicamente più debole.