I pensionati che vivono all’estero si chiedono se dovranno pagare l’IMU per la casa che possiedono in Italia…
Ogni anno gli italiani sono tenuti a pagare l’IMU, ovvero l’imposta municipale unica, una tassa imposta dal sistema tributario italiano in vigore dal 2012. Questa tassa è di tipo patrimoniale dal momento che si applica proprio sul componente immobiliare del patrimonio delle persone.
L’Imu si paga su tutti gli immobili ad eccezione delle prime case non di lusso, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Devono pagare l’Imu anche i proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale e di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Ma i pensionati che vivono all’estero devono pagare l’IMU per la casa che possiedono in Italia? Scopriamolo insieme.
Sono centinaia di migliaia di pensionati italiani che hanno deciso di vivere all’estero per godere di un clima più mite o per avere una vita più semplice e condita di meno tasse rispetto a quella che svolgevano in Italia. L’INPS dichiara che le pensioni pagate a coloro che non risiedono più in Italia sono circa il 2,4% del totale erogato per quanto riguarda il 2022.
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Nonostante la scelta di andare a vivere all’estero, molti di questi pensionati continuano ad avere in Italia una casa o come forma di investimento o come base per quando vogliono tornare nel nostro paese. Sono in tanti quelli che si chiedono se, anche se vivono all’estero, devono pagare l’IMU.
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Per gli anziani italiani residenti all’estero l’immobile in Italia si può considerare abitazione principale ( e quindi esente dall’IMU) solo se si è pensionati nello stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stato estero. Se si è pensionati in Italia ma residenti all’estero non è possibile considerare l’immobile come abitazione principale e quindi si dovrà pagare l’IMU.
Se per gli anziani residenti all’estero dunque non c’è nulla da fare, quelli che invece risiedono in Italia possono agevolarsi di una riduzione sul pagamento IMU prevista dalla Legge di Bilancio 2022. Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5%.