Dal 30 giugno gli esercizi commerciali non possono rifiutare pagamenti con il POS ma per un determinato acquisto non c’è obbligo
Dallo scorso 30 giugno tutte le attività commerciali, per legge, devono possedere il POS e non possono costringere i loro clienti a non pagare i vari prodotti con moneta elettronica. Il POS è infatti un dispositivo che permette di accettare pagamenti con la carta di credito, di debito ed anche prepagata attraverso la lettura di un chip.
La norma è entrata in vigore dopo la pubblicazione del Dl n. 36/2022 e sono due le novità più importanti del Decreto: sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti elettronici ed estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022. Tutti dunque devono dotarsi di POS ma non c’è obbligo di pagamento in questo modo per un prodotto ben specifico.
POS, acquistando questo prodotto non vi è obbligo di pagamento elettronico
L’obbligo di pagamenti con il POS è stato introdotto per cercare di limitare una delle piaghe che attanaglia l’Italia: l’evasione fiscale. Modo per arginare questo fenomeno stimato in 1.100 miliardi di euro è tracciare i pagamenti e questo avviene senza problemi proprio tramite il pagamento elettronico.
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Non tutti, però, sono a conoscenza del fatto che se acquistiamo una categoria di prodotti è stata esentata dalla legge sui pagamenti via POS. Si tratta delle sigarette, delle marche da bollo e dei francobolli. Il motivo di questa esenzione è stato messo nero su bianco dalla Determina Dirigenziale 484555 del 2022 emessa dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli.
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Nella Determina si legge che i prodotti sopra citati generano un guadagno per il venditore inferiore al 10 o al 5% e dunque non sussiste l’economicità della vendita. A vendere questi prodotti non sono solo i tabacchi ma tutti gli esercizi commerciali che sono dotati di apposito patentino.
Per quanto riguarda invece tutti gli altri prodotti venduti dai vari esercizi commerciali la sanzione in caso di rifiuto del pagamento con il POS è pari a 30 Euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata in ipotesi di inadempimento all’obbligo. L’obbligo di pagamento non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 689/1981.