L’INPS concede la quota parte del coniuge defunto anche al soggetto separato o divorziato quanto possiede questo requisito. Ecco quale
Può accadere che all’interno di un nucleo familiare, una parte dei membri possa uscire letteralmente provata da un evento luttuoso. Non si intende soltanto provata affettivamente – è comprensibile ed evidente – ma anche sotto il profilo economico. Tale effetto può manifestarsi per diverse ragioni; fra le molte, che la restante famiglia superstite, moglie e figli ad esempio, è a carico del defunto.
Certo, se la famiglia in questione ha qualche risorsa economica in più, ma soprattutto il componente deceduto ha disposto un lascito riguardante eventuali beni e il suo credito personale, molti problemi vengono superati dalla disposizione del testamento, sebbene basti grosso modo la legge a regolare gli equilibri della successione per i familiari in via diretta col defunto. Se invece il mantenimento derivi dalle entrate del de cuius, specialmente se pensionato, allora subentra la pensione di reversibilità.
La pensione di reversibilità è lo strumento messo a disposizione dall’INPS per consentire ai superstiti diretti col contribuente deceduto di beneficiare di una quota del trattamento pensionistico di quest’ultimo. Si tratta di una quota parte stabilita da una tabella percentuale variabile per la linea diretta con defunto e il numero dei familiari superstiti che concorrono al contributo.
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Il primo soggetto a godere di una parte dell’assegno mensile erogato al pensionato non più in vita, è rappresentato dal coniuge, la moglie; a seguire, i figli: uno o più figli. La coesistenza numerica fra le due componenti ne determina la percentuale estratta dalla pensione trasmessa. Ma in assenza di entrambi, possono goderne i fratelli e le sorelle, se non addirittura i genitori. Purché ognuno sia a carico del de cuius.
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Il coniuge fruisce della somma se con il soggetto deceduto sia: sposato o unito civilmente, separato; divorziato. Nelle casistiche di separazione e di divorzio, è indispensabile che il coniuge dimostri la titolarità – rispettivamente – dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile; dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per ricevere la pensione di reversibilità non bisogna essere passati a nuove nozze. Se null’altro osta, l’ex moglie riceverà mensilmente una quota pari a: 60 per cento, in assenza di figli; 80 per cento, con un figlio; 100 per cento, con due o più figli.