Scadenza Imu, si avvicina la data del saldo. L’imposta però non deve essere pagata da tutti: chi è esonerato
Arriva il secondo appuntamento con l’Imu, l’imposta municipale unica. Dopo la prima rata o l’acconto di giugno, entro il 16 dicembre ecco la seconda rata o saldo con eventuale conguaglio. In vista della scadenza vediamo chi sono i soggetti che devono pagare l’imposta sulla casa.
La tassa riguarda i titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi); chi risulta essere il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing. L’imposta si applica a fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, capannoni e a immobili di lusso, cioè quelli che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Scadenza Imu, come pagare
I modi per pagare l’Imu sono tre: attraverso il modello F24, il bollettino postale o online con PagoPA. Quanto appena detto sono regole che valgono già da qualche anno ma dal 2022 se ne aggiungono altre e riguardano le esenzioni per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando la destinazione non viene modificata a condizione che non siano locati (beni merce).
LEGGI ANCHE: Imu, se hai casa di proprietà ti spetta un rimborso
Prevista anche l’esenzione a carico di entrambi i coniugi sono residenti in diverse abitazioni ma solo per motivi di lavoro. Ciò vale sia nel caso in cui parliamo di due diversi Comuni sia all’interno dello stesso.
LEGGI ANCHE: I pensionati all’estero pagano l’IMU in Italia?
Un’altra novità di quest’anno c’è l’accorpamento dell’Imu con la Tasi in una solo imposta: dunque i Comuni possono applicare un calcolo maggiore poiché il contribuente assolverebbe a entrambi.
Gli esoneri
Entriamo nel dettaglio e vediamo chi non deve pagare l’Imu:
non è dovuta da parte del cittadino che ha una sola abitazione principale e relative pertinenze;
le pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7;
le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche se non c’è residenza anagrafica;
gli immobili di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
infine quando c’è un solo immobile non locato in possesso ad appartenenti alle Forze armate, di polizia, al personale dei Vigili del fuoco e alla carriera prefettizia.