Al termine dell’indennità di disoccupazione il percettore beneficia di un ulteriore importo se ha questa iscrizione. Di cosa si parla
Gli aiuti economici che lo Stato dovrebbe riservare a chi vive lo stato di disoccupazione dopo il licenziamento costituisce un tema quotidianamente vivo nei termini del dibattito sulle politiche del lavoro. L’emergenza sanitaria prima, e la crisi energetica ed economica ora, stanno mettendo in evidenza i tratti del ventre molle del sistema lavoro italiano – sempre più ampio – con piccole e medie imprese che chiudono e i lavoratori in cassa integrazione o in cerca di strumenti previdenziali di supporto.
In tale contesto, non è ignorabile la differenza di trattamento tra la provenienza del lavoro dipendente e quella in qualità di collaboratore, ovverosia di piccola partita iva dietro la cui superficiale maschera si celano le tradizionali mansioni da subordinato. Nel corso degli anni, il gap previdenziale tra la mano tesa dello Stato e gli interessati a tali dinamiche si è ridotto e oggi sono diversi gli strumenti a disposizione.
I disoccupati fuoriusciti dal lavoro dipendente per licenziamento volontario possono richiedere l’indennità di disoccupazione denominata NASPI, erogata dall’INPS e accreditata già dall’ottavo giorno dalla cessazione del lavoro. Con tale sussidio, percepito mensilmente, si riceve una quota della vecchia busta paga e gradualmente si riduce nei mesi a seconda della durata prevista dal contratto nazionale della categoria da cui proviene il lavoratore.
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Il disoccupato incassa per sei mesi circa il 75 per cento del suo reddito medio precedente e in seguito la quota mensile è decurtata di volta in volta del 3 per cento fino al suo esaurirsi. Nella maggior parte dei casi, quando termina il “tempo” della NASPI, il lavoratore si trova ancora senza lavoro e pertanto senza più sostegni economici. In realtà, dal 2015 non è più così perché, a suo favore, può subentrare la richiesta dell’ASDI, Assegno Sociale di Disoccupazione, cioè l’indennità economica che anticipa la ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
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Compatibile con altri assegni, indennità e sussidi di varia natura, l’ASDI equivale al 75 per cento dell’ultima indennità NASPI, ma non può superare l’assegno sociale della Carta acquisti (per chi lo percepisce). Nell’arco del pagamento del supporto, il lavoratore si mette a disposizione di un’eventuale convocazione dei Centri per l’Impiego. Per ottenere la concessione dell’ASDI, occorre possedere i seguenti requisiti: avere un minorenne nel nucleo familiare; età pari o superiore a 55 anni; mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata di vecchiaia; essere in stato di disoccupazione; un’attestazione ISEE pari o inferiore a 5 mila euro. L’assegno sociale è compatibile con la ripresa di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.