Andiamo a evidenziare meglio il diritto alle pensioni per i casi di maternità e di congedo parentale che propone l’INPS.
Durante la pandemia del 2020, dovuta alla diffusione del virus covid-19, c’è stata una crisi dal punto di vista economico per i lavoratori e lavoratrici nei casi di paternità e maternità. Senza dimenticare inoltre, i congedi parentali di coppie.
Le lavoratrici di aziende ed imprese godono di alcuni periodi collegati alla nascita dei figli in cui è possibile astenersi dal lavoro, ottenendo un’indennità economica garantita di norma dall’INPS. Vediamo le principali misure previste per la tutela della genitorialità.
Il 17 ottobre, l’INPS sulla propria pagina ufficiale ha evidenziato le indicazioni su come devono essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione. Le domande di indennità relative a periodi di maternità o paternità ricadenti dal 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera di 120 euro.
LEGGI ANCHE: Naspi, cos’è e quali requisiti occorrono per ottenerla
Mentre quelle di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro. Le somme diminuiscono relativamente al periodo in cui si effettuano le domande.
LEGGI ANCHE: Disoccupati e inoccupati: quali sono le agevolazioni per il 2022
Per quanto riguarda invece i casi di congedo parentale le domande interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del precedente importo di 100 euro. Invece le domande con decorrenza dal 1° luglio 2022 sono invece liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo di 120 euro.
Le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022, e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento dell’ottenimento.
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti, ma non ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Spetta ai genitori naturali e adottivi che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi.
I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.