Canone Rai, previsto l’esonero nel prossimo anno per chi compie determinati anni: i dettagli dell’esonero e i requisiti
Il canone Rai è una delle meno amate dagli italiani. In molti la contestano perché sostengono di non collegarsi mai alle reti della televisione di Stato. Il pagamento, però, non avviene tanto per quanto si usufruisce dei canali Rai ma per il possesso del televisore. Facendo un paragone, è come il bollo auto: non si paga a prescindere dall’uso dell’auto ma per il solo possesso del mezzo.
Chi ha compiuto 75 anni e ha un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro senza conviventi titolari di un reddito proprio (ad eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente il modulo di dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con il quale attesta che rientra nei requisiti per ottenere l’esonero del canone.
L’agevolazione vale se il televisore (o più di uno) è presente nella casa dove si risiede e non in una diversa, ad esempio un’altra di proprietà dove non si vive stabilmente. Vediamo nei dettaglio come funziona se i 75 anni si compiono durante l’anno. L’agevolazione infatti spetta per l’intero 2023 se il compimento dell’età indicata avviene entro il 31 gennaio. Se invece i 75 anni si compiono dal periodo che va dal 1 febbraio al 31 luglio, l’esonero è previsto per il secondo semestre.
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Chi ha presentato la dichiarazione sostitutiva e le condizioni di esenzione permangono, si può continuare a usufruire del beneficio anche nelle annualità successive, senza dover presentare nuove dichiarazioni. Ma c’è un’altra ipotesi da valutare. Se si perdono i requisiti che sono stati attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva perché, ad esempio, si è superato il limite di reddito previsto, bisogna compilare la sezione II del modulo di dichiarazione sostitutiva.
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Per le richieste inviate entro il 15 del mese, l’addebito del canone in bolletta sarà interrotto a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta perché bisogna considerare i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive. Per le dichiarazioni sostitutive inviate invece nella seconda metà del mese, l’addebito sarà interrotto dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta. Sul sito dell’Agenzia delle Entrata a questo link sono reperibili tutte le informazioni.