Per fare testamento ci sono diverse forme. Tuttavia, perché sia valido per legge è necessario rispettare alcuni elementi essenziali: ecco quali
Esistono due tipi di successione, ovvero quella testamentaria e quella legittima. La prima è disciplinata dalla legge, che si applicherà in mancanza di un testamento. Ci sono diversi tipi di testamento: olografo, pubblico, segreto, speciale e internazionale. Quello olografo è scritto di proprio pugno dal testatore, senza l’intervento di terze persone.
Il lato negativo di questo tipo di testamento è dovuto dal fatto che può essere scelto soltanto da coloro che sanno e possono leggere. Inoltre, al momento della morte del suo autore, deve essere portato da un notaio che provvederà alla sua pubblicazione. Invece, il testamento pubblico è quello redatto dal notaio in presenza di due testimoni. In tal modo anche i soggetti che non sanno leggere e scrivere potranno ricorrere a questo tipo di forma. Infine, quello segreto è redatto dal testatore e consegnato al notaio che lo sigilla in una busta chiusa.
Per far si che il testamento sia valido per legge è necessario rispettare alcuni parametri per ciascuna forma prescelta. Quello olografo richiede la presenza di tre requisiti essenziali: olografia (scrittura da parte del testatore), la data e la sottoscrizione. Inoltre, non può essere redatto con mezzi meccanici come ad esempio computer, macchina da scrivere, ecc. In mancanza di uno di questi elementi fondamentali il testamento sarà dichiarato nullo. Invece, quello pubblico è nullo quando non è redatto secondo le formalità stabilite dal codice civile e dalla legge notarile.
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Infine, il testamento segreto è nullo quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni dell’atto di ricevimento, oltre alla sottoscrizione dello stesso notaio e del testatore. Tra l’altro, sono assolutamente vietati i patti successori, ossia gli atti unilaterali che riguardano beni di una successione non ancora aperta. Ad esempio, quando un soggetto decide di rinunciare all’eredità di qualcuno che non è ancora deceduto. La legge vieta anche il testamento congiunto o reciproco. Nel primo caso ciò avviene quando più persone in un solo atto esprimono le loro volontà. Mentre nel secondo caso quando due o più persone, in atti separati, dispongono l’una in favore dell’altro.