Niente canone Rai per i pensionati: esenzione da quest’età

Il Canone Rai non dovrà essere pagato da tutti i pensionati che superano una determinata età e un determinato requisito reddituale

canone rai
canone rai (Foto Adobe)

Se si chiede agli italiani qual è l’imposta che più pagano malvolentieri nel corso dell’anno non ci stupiremo se la risposta sarà “il Canone Rai”. Questa imposta è obbligatoria per legge e dal 2016, per volontà del governo Renzi, è inglobata direttamente nella bolletta dell’elettricità. Questa decisione fu presa per ridurre l’evasione fiscale.

La Legge di Stabilità del 2016, poi, ha ridefinito anche le varie categorie di persone che sono esentate dal pagamento del canone. Tra queste persone rientrano anche i pensionati che hanno superato una certa età ed hanno un ISEE che rientra in valori ben specifici. Vediamo chi sono questi pensionati e come devono presentare l’esenzione.

Canone Rai, esentati i pensionati con questa età

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canone Rai (foto Adobe)

Sono tenuti al pagamento del Canone Rai tutti gli italiani che possiedono nella propria casa un apparecchio televisivo o un dispositivo come pc o tablet in grado di vedere la tv. Ovviamente, però, esistono delle esenzioni: sono infatti esentati dal pagamento del Canone Rai gli anziani pensionati che hanno più di 75 anni ed un ISEE che non supera i 6.713,98 euro.

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Il requisito ISEE è quindi fondamentale al pari dell’età per ottenere l’esenzione. Il reddito lordo annuo non deve superare quindi 6.713,98 euro, pari a 516,46 euro mensili per 13 mensilità. Il reddito di riferimento per ottenere l’esenzione dal pagamento del Canone è quello dell’anno precedente rispetto all’anno in cui si presenta la richiesta ed è costituito dalla somma dei redditi percepiti dalla persona con più di 75 anni di età anagrafica e del coniuge convivente.

I pensionati che soddisfano dunque sia il requisito anagrafico che quello ISEE dovranno compilare l’apposito modulo di esenzione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e consegnarlo entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il requisito anagrafico si soddisfa dopo il 31 gennaio, allora si potrà richiedere l‘esenzione per il semestre luglio-dicembre facendone richiesta entro il 31 luglio.

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Il modello di autocertificazione può essere inviato a mano ad uno degli sportelli dell’Agenzia delle Entrate o può essere spedito con raccomandata A/R all’indirizzo Agenzia delle Entrate-Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV-10121-Torino. Al modulo di autocertificazione inviato via posta va allegata copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.

Infine ricordiamo che il modulo può essere compilato ed inviato online direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS nell’apposita sezione. In alternativa, per l’invio telematico, esiste la possibilità di affidarsi agli intermediari regolarmente autorizzati all’accesso ai servizi online Entratel o Fisconline.

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