Alla morte del coniuge, la moglie superstite riceve una quota della pensione erogata direttamente dall’INPS. Vediamo qual è la quota parte
Il sopraggiungere di un evento luttuoso in famiglia porta con sé dei tratti comprensibilmente traumatici. Tra l’altro, sotto diversi profili; come è immaginabile, da un punto di vista affettivo, subentra l’attesa riparatoria che cicatrizza la ferita dei legami familiari restanti; da un ambito meramente economico, qualunque sia la condizione familiare, occorrerà un altrettanto riequilibrio nelle dinamiche di sostegno della famiglia.
Tutt’altro che sottovalutabile è l’aspetto precipuamente previdenziale: a maggior ragione che il de cuius rappresenti un marito, un padre o un fratello (secondo i criteri previsti dalla legge). Nei termini specifici, la pensione del soggetto deceduto è oggetto di una trasmissibilità che coinvolge la sua stessa famiglia. All’interno di questo perimetro, la normativa concede l’ottenimento della pensione di reversibilità.
Pensione di reversibilità, ecco le percentuali destinate alle mogli
La pensione di reversibilità riguarda una prestazione previdenziale, la quale, assieme alla pensione indiretta (relativa al decesso del lavoratore assicurato non ancora pensionato), viene erogata direttamente dall’INPS a favore dei familiari superstiti. Essa equivale ad una quota della pensione che è stata liquidata al familiare deceduto. I riceventi sono i familiari cosiddetti “superstiti”.
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I superstiti a cui verrà corrisposto il beneficio previdenziale possono rappresentare più persone, oppure si tratta di un singolo, purché risulti a carico del pensionato deceduto. Sempre sul fronte descrittivo, viene intesa la risultanza a carico quando sussistono condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. L’assegnazione avviene a cascata secondo la gerarchia “piramidale” del nucleo familiare.
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I primi soggetti a cui spetta di diritto la quota parte della pensione percepita dal dante causa sono i coniugi superstiti, siano essi uniti civilmente, separati, oppure divorziati titolari dell’assegno divorzile; essa viene condivisa congiuntamente o, in assenza dei primi, disgiuntantamente in percentuali stabilite e diversificate a figli, fratelli e sorelle, o, in taluni casi, addirittura a genitori superstiti. Per quanto riguarda il diritto spettante alla vedova, esso è commisurato nella percentuale pari al 60 per cento per il solo coniuge; che passa all’80 per cento, se la pensione di reversibilità è condivisa con un figlio, e del 100 per cento se sono due o più figli.