Pensione di reversibilità: la Suprema corte ha apportato delle modifiche importanti: chi sono i beneficiari
La pensione di reversibilità cambia e ora si rivolge a una platea più grande. Beneficia dell’assegno il coniuge del titolare defunto e tradizionalmente sono le donne quando a lavorare erano quasi esclusivamente gli uomini. Si tratta di una percentuale della pensione, non del compenso intero.
Il diritto è ampliato dopo alcuni interventi dei giudici. Uno dei più imponenti è la sentenza della Corte Costituzione 88/2022. A determinate condizioni hanno diritto anche i separati, divorziati, superstiti di unioni civili, figli e nipoti.
La quota quindi va spartita tra più persone. Fruisce della pensione diretta il coniuge che, se beneficiario unico, ne incasserà il 60%.
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Per separati o divorziati le cose cambiano un po’. Nel primo caso l’Inps con la circolare 19/2022 ha riconosciuto il trattamento anche in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti.
Se si parla di divorzio, invece, l’articolo 9, legge 898/1970, regolare che l’ex consorte conserva il diritto alla reversibilità solo se non si è risposato e se il rapporto assicurativo del defunto preceda la fine del matrimonio. Altro requisito è che sia stato titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice e che dunque il matrimonio è già sciolto.
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Dunque non è sufficiente dimostrare di essere nelle condizioni per ottenerlo, né che quando il coniuge era in vita abbia ricevuto regolari elargizioni economiche (fa giurisprudenza la sentenza della Corte d’appello di Torino 269/2021). Lo ribadisce anche la Cassazione 1895/2022 con un’aggiunta: siccome il diritto all’assegno divorzile un atto personalissimo, non si può chiedere l’accertamento per la prima volta agli eredi.
La reversibilità sarà ripartita se il pensionato lascia un coniuge superstite e un divorziato titolare di assegno. Ma come sarà divisa?
Tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni (Tribunale di Roma, 13174/2021) e delle eventuali convivenze more uxorio cui, per stabilità della comunione spirituale e materiale, non può esserci un ruolo di semplici correttivi ma una rilevanza giuridica autonoma. Conta poi anche l’importo del mensile e la posizione economica delle parti.
Altri beneficiari sono anche i figli, che siano legittimi, naturali, riconosciuti, dichiarati o adottivi, ma anche minori, inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni. Altre caratteristiche è se sono studenti o iscritti a corsi professionali. L’importante è che siano a carico non in senso fiscale o come totale dipendenza ma come sostentamento continuativo (Cassazione, 41548/2021).
E se non ci sono i figli? L’assegno spetterà ai genitori a carico over 65 se non hanno pensioni, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e sprovvisti di pensione.
A differenza dei partner di unioni civili, i conviventi di fatto non hanno diritto alla reversibilità, né i superstiti di coppie same sex stabili e di lunga durata, se il decesso è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016 (Cassazione 8241/2022).